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Condizioni generali di acquisto e consegna

A partire da agosto 2023

§ 1 Validità


a) Le presenti condizioni di vendita e consegna si applicano a tutti, anche futuri, rapporti commerciali con imprenditori ai sensi della Sezione 14 BGB, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico relativi a consegne e altri servizi, compresi i contratti di lavoro e la consegna di articoli indifendibili.


b) Le nostre condizioni di vendita e consegna si applicano esclusivamente. Ci opponiamo ad altre condizioni, in particolare alle condizioni di acquisto dell'acquirente, ora e per il futuro.


c) Se, in un caso specifico, devono essere stipulati accordi contrari con l'acquirente, che dovrebbero prevalere sulle presenti condizioni generali di vendita e consegna, ciò richiede un contratto o la nostra conferma scritta espressa.

§ 2 Offerta e accettazione


a) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non vincolanti a meno che non siano espressamente contrassegnate come vincolanti o contengano un periodo di accettazione specifico. Gli ordini sono vincolanti per noi solo quando e nella misura in cui li abbiamo confermati in forma di testo o abbiamo iniziato a eseguirli. Gli accordi verbali, le promesse e le garanzie fatte dai nostri dipendenti, ad eccezione degli enti, dei firmatari autorizzati e degli agenti generali, in relazione alla conclusione del contratto sono vincolanti solo dopo la nostra conferma in forma testuale. La rinuncia a questo requisito della forma testuale richiede anche la forma testuale.


b) Le clausole aggiuntive relative alla descrizione della merce come «circa», «come già consegnato», «come al solito» o aggiunte simili nelle nostre offerte si riferiscono esclusivamente alla qualità o alla quantità della merce, ma non al prezzo. Tali informazioni contenute negli ordini dell'acquirente sono da noi comprese di conseguenza.


c) Le nostre quantità sono approssimative. In caso di consegna in serbatoi di ricarica o collegati permanentemente, nonché in veicoli silo, le deviazioni del +/- 10% della quantità concordata sono considerate in base al contratto; l'informazione di una quantità approssimativa dà diritto a un corrispondente sovrapporto/calo al di sotto. Tali variazioni di quantità riducono o aumentano di conseguenza il prezzo di acquisto concordato.

§ 3 Prezzo di acquisto e pagamento


a) I nostri prezzi sono al netto dell'imposta legale sulle vendite, dell'imballaggio, più i dazi doganali in caso di consegne all'esportazione, nonché le tasse e altri oneri pubblici, in particolare tenendo conto del rispettivo luogo di consegna. Sono calcolati sulla base delle quantità o dei pesi determinati da noi o dal nostro fornitore a monte, a meno che il destinatario non li determini utilizzando bilance calibrate e la merce sia stata trasportata a nostro rischio; in questo caso, i risultati del destinatario sono decisivi per il calcolo del prezzo.


b) Il prezzo di acquisto è dovuto al netto al momento della consegna della merce, salvo diverso accordo scritto.


c) Se la data di scadenza viene superata, potremmo addebitare un interesse di 5 punti percentuali.


d) In caso di inadempienza, addebitiamo interessi di mora di 9 punti percentuali al di sopra del tasso di interesse di base e un importo forfettario aggiuntivo di 40,00 euro. Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori danni.


e) Le cambiali e gli assegni saranno accettati solo sulla base delle prestazioni e previo accordo corrispondente. Le spese bancarie standard per le operazioni di pagamento sono a carico dell'acquirente.


f) L'acquirente ha il diritto di trattenere e compensare solo nella misura in cui le sue contropretese sono indiscusse o legalmente stabilite, si basano sullo stesso rapporto contrattuale con noi o gli autorizzano a rifiutare la fornitura di servizi ai sensi della Sezione 320 BGB.


g) Se, dopo la conclusione del contratto, risulta che la nostra richiesta di pagamento è compromessa dall'inadempimento dell'acquirente o se si verificano altre circostanze che suggeriscono che la prestazione dell'acquirente è notevolmente compromessa, possiamo esercitare i diritti di cui alla Sezione 321 BGB. Ciò vale anche se il nostro obbligo di prestazione non è ancora scaduto. In tali casi, possiamo anche rendere esigibili tutti i reclami non prescritti derivanti dal rapporto commerciale in corso con l'acquirente. L'inadempimento dell'acquirente viene considerato inadempiente anche se l'acquirente è in ritardo di almeno tre settimane con il pagamento di un importo significativo e se il limite per lui esistente viene notevolmente ridotto nella nostra assicurazione del credito commerciale.

§ 4 Consegna, ritardo e impossibilità


a) I termini e le date di consegna concordati sono sempre considerati approssimativi a meno che una data fissa non sia stata espressamente concordata come tale per iscritto. In caso di nostro ritardo nella consegna, si applica la limitazione di responsabilità di cui al § 9.


b) Abbiamo il diritto di effettuare consegne parziali in misura ragionevole. Abbiamo inoltre il diritto di superare o scendere ragionevolmente al di sotto delle quantità di consegna concordate ai sensi del § 2c.


c) Nel caso di consegne che non riguardano la nostra azienda (vendite dirette), la data e il termine di consegna sono rispettati se la merce lascia il punto di consegna in tempo utile che, durante i normali tempi di trasporto, la consegna raggiunga il destinatario in tempo utile.


d) Non siamo responsabili per l'impossibilità di consegna o per i ritardi nella consegna, nella misura in cui questi siano dovuti a cause di forza maggiore o ad altri eventi imprevedibili al momento della conclusione del contratto (ad esempio interruzioni operative di ogni tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legali, epidemie che colpiscono la nostra catena di approvvigionamento, carenza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'approvvigionamento necessario approvazioni normative, misure delle autorità) sono state causate di cui non siamo responsabili. Se tali eventi impediscono o rendono impossibile per noi la consegna o l'esecuzione e l'impedimento non è solo di durata temporanea, abbiamo il diritto di recedere dal contratto. In caso di ostacoli temporanei, i termini di consegna o di esecuzione vengono prorogati o le date di consegna o di servizio vengono posticipate del periodo di impedimento più un periodo di avvio ragionevole. Nella misura in cui non ci si può aspettare che l'acquirente accetti la consegna o il servizio a causa del ritardo, può recedere dal contratto inviandoci una dichiarazione scritta immediata.


e) Non siamo responsabili in caso di impossibilità o ritardo nell'adempimento degli obblighi di consegna se e nella misura in cui l'impossibilità o il ritardo si basano su circostanze causate dall'acquirente, in particolare dal mancato rispetto dei suoi obblighi di diritto pubblico, ad esempio in relazione al Regolamento europeo (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) o ad altri obblighi legalmente vincolanti di presentare una dichiarazione di utilizzo finale nella versione attualmente valida.


f) Il nostro obbligo di consegna è soggetto a un'autoconsegna corretta e tempestiva, a meno che non siamo responsabili per una consegna errata o ritardata.


g) Se i prezzi concordati si basano sui nostri prezzi di listino e la consegna deve avvenire solo più di quattro mesi dopo la conclusione del contratto, si applicano i nostri prezzi di listino validi al momento della consegna (in ogni caso meno una percentuale concordata o uno sconto fisso).

§ 5 Invio e accettazione


a) La consegna viene effettuata in conformità alla clausola commerciale prevista nel singolo contratto, la cui interpretazione è regolata dagli INCOTERMS nella versione valida al momento della conclusione del contratto. Salvo diverso accordo, le nostre consegne sono franco fabbrica (franco fabbrica). I rischi del trasporto dal punto di consegna sono sempre a carico dell'acquirente, anche in caso di consegne gratuite o gratuite.


b) Se l'acquirente ritira la merce al punto di consegna, lui o il suo agente deve caricare il veicolo e rispettare le norme legali, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.


c) In ogni caso, l'acquirente è responsabile dello scarico e dello stoccaggio della merce.


d) In caso di consegne in autocisterne e serbatoi di collegamento, l'acquirente deve assicurarsi che le sue cisterne o altri contenitori di stoccaggio siano in perfette condizioni tecniche e provvedere al collegamento delle linee di riempimento al suo sistema di ricezione sotto la propria responsabilità e, se necessario, obbligare il destinatario di conseguenza. Il nostro impegno è limitato alla gestione delle strutture proprie del veicolo.


e) Nella misura in cui i nostri dipendenti assistono allo scarico o al rifornimento nei casi di cui ai precedenti paragrafi da b) a d), agiscono a rischio esclusivo dell'acquirente e non come nostri agenti ausiliari. I costi derivanti dai tempi di fermo e di attesa sono a carico dell'acquirente.


f) I costi di magazzinaggio dopo il trasferimento del rischio e in caso di mancata accettazione sono a carico dell'acquirente. Dopo la scadenza di un ragionevole periodo di accettazione stabilito invano dall'acquirente, possiamo smaltire la merce il cui ulteriore utilizzo o rivendita non è possibile a spese dell'acquirente, a meno che, a nostra ragionevole discrezione, lo stoccaggio dei beni non sia fattibile o ragionevole a causa della loro natura o natura.

§ 6 Imballaggio


a) Se consegniamo l'imballaggio in prestito, questo deve essere restituito al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'acquirente vuoto, in perfette condizioni a sue spese e rischio o, se necessario, restituito gratuitamente al nostro veicolo dietro conferma di ricezione. Ciò non pregiudica le condizioni della Chemical Trade Pledge Community per gli imballaggi chimici riutilizzabili.


b) Se l'acquirente non rispetta l'obbligo di cui alla lettera a) in tempo utile, abbiamo il diritto di addebitare una commissione ragionevole per un periodo superiore a 30 giorni e, dopo aver fissato un termine infruttuoso per la restituzione, tenendo conto della suddetta commissione, il prezzo di sostituzione.


c) I marchi apposti sulla confezione non devono essere rimossi. Gli imballaggi per il noleggio non devono essere né sostituiti né ricaricati. L'acquirente si assume il rischio di una diminuzione del valore, dello scambio e della perdita. I primi risultati nella nostra azienda sono decisivi. L'uso dell'imballaggio a noleggio come contenitore di stoccaggio o il suo trasferimento a terzi sono vietati, a meno che ciò non sia stato concordato preventivamente per iscritto.


d) L'acquirente è responsabile dello svuotamento immediato del vagone cisterna e della sua restituzione a noi o all'indirizzo specificato in condizioni adeguate. Se è inadempiente con la spedizione di ritorno, i costi del vagone cisterna dovuti al ritardo saranno a suo carico.

§ 7 Riserva di proprietà


a) La proprietà della merce (merce riservata) viene trasferita all'acquirente solo con il pagamento completo del prezzo di acquisto. Tutta la merce consegnata rimane di nostra proprietà (merce riservata) fino al soddisfacimento di tutti i crediti, in particolare i rispettivi crediti a saldo a cui abbiamo diritto nell'ambito del rapporto commerciale (riserva del saldo). Ciò vale anche quando i pagamenti vengono effettuati su crediti appositamente specificati. La riserva di saldo scade definitivamente al momento della liquidazione di tutti i crediti insoluti al momento del pagamento e coperti da tale riserva di saldo. In caso di pagamento anticipato o transazioni in contanti ai sensi della sezione 142 del Codice fallimentare, si applica solo la semplice riserva di proprietà ai sensi della frase 1; in questo caso non si applica la riserva di saldo.


b) Se l'acquirente adempie debitamente ai suoi obblighi nei nostri confronti, è autorizzato a continuare a utilizzare la merce riservata nel normale svolgimento degli affari, a condizione che i suoi crediti derivanti dalla rivendita ai sensi della lettera e) vengano trasferiti a noi.


c) Se l'acquirente non adempie ai suoi obblighi di pagamento anche dopo la fissazione del periodo di tolleranza, abbiamo il diritto di richiedere la restituzione della merce riservata senza fissare un ulteriore periodo di tolleranza e senza preavviso di recesso. Ai fini del ritiro, potremmo avere il diritto di entrare nei locali dell'acquirente.


d) La merce riservata viene elaborata o lavorata per noi senza vincolarci. Siamo considerati produttori ai sensi della Sezione 950 BGB e acquisiamo la proprietà dei prodotti intermedi e finali in proporzione al valore della fattura della nostra merce riservata ai valori di fattura delle altre merci; a questo proposito, l'acquirente li conserva per noi in modo fiduciario e gratuito. Lo stesso vale se le merci soggette a riserva sono combinate o mescolate con merci estere ai sensi delle sezioni 947, 948 BGB.


e) L'acquirente ci cede i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce riservata per garantire tutti i nostri crediti. Se l'acquirente vende merci di cui abbiamo la proprietà condivisa ai sensi della lettera d), ci cede i crediti nei confronti dei terzi per l'importo parziale corrispondente. Se l'acquirente utilizza la merce soggetta a riserva di proprietà nell'ambito di un contratto di lavoro o di un contratto analogo, ci cede il diritto corrispondente.


f) Nel normale svolgimento degli affari, l'acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti derivanti dall'uso continuato della merce riservata. Se veniamo a conoscenza di fatti che indicano un calo significativo del patrimonio dell'acquirente, quest'ultimo deve, su nostra richiesta, informare i suoi clienti della cessione, astenersi da qualsiasi cessione dei crediti, fornirci tutte le informazioni necessarie sull'inventario delle merci in nostro possesso e sui crediti ceduti e consegnare i documenti per far valere i crediti ceduti. L'accesso da parte di terzi alla merce riservata e ai crediti ceduti devono essere segnalati immediatamente a noi.


g) Se il valore delle garanzie a cui abbiamo diritto supera il credito totale nei confronti dell'acquirente di oltre il 50%, siamo obbligati a svincolare le garanzie di nostra scelta su richiesta dell'acquirente.

§ 8 Responsabilità per difetti materiali


a) Le proprietà interne ed esterne della merce dovuta sono determinate in base alle specifiche concordate, in mancanza di esse, in base alle descrizioni, ai contrassegni e alle specifiche dei nostri prodotti e, in assenza di tali, secondo la prassi e la pratica commerciale. I riferimenti a norme e regolamenti simili, le informazioni nelle schede di dati di sicurezza, le informazioni sull'usabilità dei prodotti e le dichiarazioni nel materiale pubblicitario, le dichiarazioni di conformità, i certificati di analisi, i certificati di prova o dichiarazioni simili non sono assicurazioni o garanzie. In particolare, gli usi pertinenti identificati ai sensi del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 non rappresentano un accordo di natura contrattuale corrispondente né un uso richiesto dal contratto.


b) Se consigliamo l'acquirente a parole, per iscritto o per tentativi ed errori, ciò avviene al meglio delle nostre conoscenze, ma senza responsabilità da parte nostra, e non esonera l'acquirente dall'esaminare la merce consegnata per verificarne l'idoneità ai processi e agli scopi previsti.


c) Le disposizioni di legge come la sezione 377 HGB si applicano all'ispezione della merce e alla notifica dei difetti, a condizione che l'acquirente debba notificarci i difetti della merce per iscritto. Se la merce viene consegnata in pacchi, deve anche controllare l'etichettatura di ogni singolo pacco per verificarne la conformità all'ordine. Inoltre, prima del rifornimento, deve accertarsi della natura contrattuale della merce mediante campionamento secondo la normale prassi commerciale.


d) In caso di reclamo giustificato e tempestivo, possiamo, a nostra discrezione, porre rimedio al difetto o consegnare merce priva di difetti (adempimento successivo). In caso di inadempimento o rifiuto della prestazione successiva, l'acquirente ha diritto ai diritti legali. Se il difetto non è significativo e/o la merce è già stata venduta, lavorata o riprogettata, ha diritto solo al diritto di riduzione.


e) Ulteriori richieste di risarcimento, in particolare danni conseguenti, sono escluse ai sensi del § 9.

§ 9 Limitazione generale di responsabilità e termini di prescrizione


a) Per la violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali, in particolare a causa di impossibilità, inadempienza, colpa nell'avvio di un contratto e illecito civile, siamo responsabili, anche per i nostri dipendenti esecutivi e altri agenti ausiliari, solo in caso di dolo e colpa grave. In assenza di dolo, la nostra responsabilità per i danni è limitata al tipico danno contrattuale prevedibile al momento della conclusione del contratto. Inoltre, è esclusa la nostra responsabilità, anche per danni successivi e mancati profitti.


b) Le restrizioni di cui al § 9a) non si applicano in caso di violazione intenzionale o colposa di obblighi contrattuali essenziali. Essenziali per il contratto sono l'obbligo di consegna puntuale e l'assenza della merce da difetti che ne compromettono la funzionalità o l'usabilità in modo non trascurabile, nonché gli obblighi di consulenza, protezione e cura volti a proteggere l'acquirente o il suo personale da danni significativi. Inoltre, le restrizioni non si applicano nei casi di responsabilità obbligatoria, ad esempio ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, in caso di lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute, e nemmeno se e nella misura in cui abbiamo nascosto in modo fraudolento i difetti dell'articolo o ne abbiamo garantito l'assenza. Le norme sull'onere della prova rimangono inalterate da ciò. I diritti di regresso dell'acquirente ai sensi dei §§ 478, 479 BGB rimangono inalterati in ogni caso.


c) Se siamo in ritardo con una consegna o un altro servizio, l'acquirente può richiedere il risarcimento del danno da ritardo in aggiunta alla prestazione; in caso di lieve negligenza, tuttavia, limitato a un massimo del 10% del prezzo concordato per il servizio ritardato. Il diritto dell'acquirente al risarcimento sostitutivo della prestazione ai sensi del presente § 9 rimane inalterato.


d) La responsabilità in caso di impossibilità di consegna o ritardi nella consegna è soggetta alle restrizioni di cui al § 4d) e al § 4e).


e) Salvo diverso accordo, i crediti contrattuali che l'acquirente ha nei nostri confronti derivanti e in relazione alla consegna della merce e agli altri nostri servizi scadono un anno dopo la consegna della merce. Ciò non pregiudica il termine di prescrizione legale dovuto alla nostra responsabilità per violazioni degli obblighi intenzionali e gravemente negligenti, danni alla vita, agli arti e alla salute causati colposamente, nonché per la responsabilità obbligatoria, ad esempio ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

SEZIONE 10 RAGGIUNGERE


Se l'acquirente ci comunica un uso ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (regolamento REACH), che richiede un aggiornamento della registrazione o della relazione sulla sicurezza chimica o che fa scattare un altro obbligo ai sensi del regolamento REACH, l'acquirente sostiene tutte le spese verificabili. Non siamo responsabili per i ritardi di consegna causati dalla notifica di questo utilizzo e dall'adempimento dei corrispondenti obblighi ai sensi del regolamento REACH da parte nostra. Se, per motivi di protezione della salute o dell'ambiente, non è possibile includere questo uso tra gli usi identificati e se, contrariamente al nostro parere, l'acquirente intende utilizzare la merce nel modo da noi sconsigliato, possiamo recedere dal contratto. L'acquirente non può far derivare alcun diritto nei nostri confronti dalle regole di cui sopra.

§ 11 Elenchi delle sanzioni


Si avvisa l'acquirente che la merce potrebbe essere soggetta a controlli sulle esportazioni e sulle importazioni. Ogni partner contrattuale è responsabile del rispetto delle pertinenti normative in materia di esportazione e importazione. Si informa inoltre l'acquirente che la legge statunitense sul controllo delle esportazioni può applicarsi quando si tratta di merci originarie o in parte dagli Stati Uniti. Ciò può avvenire anche se il contratto non ha altri collegamenti con gli Stati Uniti.

§ 12 Protezione dei dati


Il fornitore raccoglie e archivia i dati del cliente necessari per le transazioni. Nel trattamento dei dati personali del cliente, il fornitore rispetta le disposizioni legali. Ulteriori dettagli sono disponibili nell'informativa sulla privacy disponibile sul portale online all'indirizzo www.imhoffstahl.com Il cliente riceverà informazioni sui dati memorizzati su di lui in qualsiasi momento su richiesta.

§ 13 Riservatezza


Le informazioni riservate ai sensi della presente disposizione sono tutte le informazioni e i dati incorporati o orali, come dati tecnici o commerciali, documenti o conoscenze, nonché campioni che una delle due parti riceve in relazione a ordini, offerte, progetti, inclusa un'offerta o una richiesta preparata da Imhoff & Stahl GmbH e presentata al contraente prima dell'accettazione dell'ordine. Le parti si impegnano a utilizzare tutte le informazioni riservate esclusivamente nell'ambito dell'adempimento di questo ordine o progetto, a non renderle disponibili a terzi o a renderle disponibili solo a quelli dei loro dipendenti che ne hanno bisogno nell'ambito di questo ordine o progetto e che sono obbligati a mantenere la segretezza in conformità con il presente accordo, a meno che non siano comunque soggetti a un obbligo generale di riservatezza sulla base del loro contratto di lavoro, prestando la stessa cura con cui si applicano le proprie informazioni di importanza simile, ma almeno un adeguato grado di assistenza .


L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni riservate che sono o diventano disponibili al pubblico senza il controllo di nessuna delle parti. Tale obbligo non si applica inoltre alle informazioni riservate che devono essere divulgate sulla base di un ordine amministrativo o giudiziario vincolante o di requisiti legali obbligatori, a condizione che le parti contraenti siano state informate della rispettiva divulgazione in tempo utile e per iscritto e che le parti abbiano precedentemente esaurito tutte le opzioni legali per impedirne la divulgazione. Entro tre mesi dal completamento dell'ordine o del progetto, le parti possono chiedere l'una all'altra che le informazioni riservate in formato incorporato e/o elettronico siano restituite o distrutte immediatamente. Tuttavia, ciò vale solo per le informazioni che non sono incluse nel pacchetto di servizi fornito da Imhoff & Stahl GmbH al cliente. Tutte le informazioni elaborate per creare il pacchetto di servizi vengono archiviate da Imhoff & Stahl GmbH entro il periodo di conservazione minimo legale.

§ 14 Giurisdizione, Legge applicabile, Clausola salva


a) Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto commerciale tra noi e l'acquirente è la sede legale della nostra sede centrale. Tuttavia, possiamo citare in giudizio l'acquirente anche presso la sua sede legale. Le disposizioni di legge obbligatorie sui luoghi di giurisdizione esclusivi rimangono inalterate da questa disposizione.


b) Si applicano le leggi della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle vendite nella versione attualmente valida (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci CISG dell'11 aprile 1980).


c) Qualora una delle clausole precedenti sia o diventi inefficace, le condizioni inefficaci saranno sostituite da disposizioni che si avvicinino maggiormente allo scopo economico del contratto, salvaguardando adeguatamente gli interessi di entrambe le parti.

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